Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Francesco Meli e Serena Gamberoni in concerto al Teatro Modena
Venerdì 9 maggio ore 19 l'evento offerto da Friends of Genoa
Si apre il progetto D’ORO. Il sesto senso partigiano con i pensieri e le parole della Resistenza
Incontri, dialoghi, lectio per raccontare alle nuove generazioni il valore del 25 aprile
Sergio Mattarella al Teatro Nazionale di Genova il 25 aprile
Il Presidente sarà al Teatro Ivo Chiesa per una replica speciale di "D'Oro. Il sesto senso partigiano"