Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Francesco Meli e Serena Gamberoni in concerto al Teatro Modena
Venerdì 9 maggio ore 19 l'evento offerto da Friends of Genoa
Si apre il progetto D’ORO. Il sesto senso partigiano con i pensieri e le parole della Resistenza
Incontri, dialoghi, lectio per raccontare alle nuove generazioni il valore del 25 aprile
Sergio Mattarella al Teatro Nazionale di Genova il 25 aprile
Il Presidente sarà al Teatro Ivo Chiesa per una replica speciale di "D'Oro. Il sesto senso partigiano"