Informazioni integrative sul trattamento dei dati personali di tutti coloro che hanno accesso ai locali del Titolare ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
+ aggiornamenti relativi alla verifica dell’autenticità e validità delle Certificazioni verdi Covid-19, dette anche “Green Pass“
Aggiornamento del 4 novembre 2022: le misure anticontagio previste dal Protocollo del 30 giugno 2022 condiviso tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, parti sociali ed Inail, hanno avuto validità fino al 31 ottobre 2022. Di fatto si ritiene che le procedure adottate nei luoghi di lavoro ed inserite nel relativo Protocollo siano da ritenersi decadute.
– motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni
– obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)
Prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela della salute delle persone in azienda, collaborazione con le autorità pubbliche e sanitarie.
1. rilevazione temperatura corporea in tempo reale, senza registrazione o conservazione del dato, salvo l’ipotesi di cui al seguente n. 2;
2. registrazione del superamento della soglia di temperatura (oltre i 37.5°) e dati identificativi, solo se necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;
3. registrazione degli accessi per dipendenti, collaboratori, visitatori (nome, cognome, contatto, firma);
4. situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 (salvo situazioni soggettive per le quali tale periodo viene ridotto)
5. dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19
6. verifica dal 15 ottobre dell’autenticità e validità del Green Pass (nome, cognome, data e luogo di nascita, documento di identità) per chiunque acceda ai locali del titolare, secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale disposizione (punto 6) non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idoneo attestato di esenzione rilasciato secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
7. dal 9 maggio i lavoratori potranno accedere alle strutture del Titolare senza esibizione del Green Pass, [ma continuando a firmare il registro accessi (punto 2) – attività sospesa dal 4 novembre 2022]
[paragrafo sospeso dal 9 maggio 2022] Ove previsto per legge, nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura, di fornitura dei dati o di esibizione di un Green Pass valido è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi. Il Titolare si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione circa l’effettivo possesso di Green Pass valido all’interno dei locali.
[paragrafo sospeso dal 9 maggio 2022] Il personale non in possesso di Green Pass valido al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
[paragrafo sospeso dal 9 maggio 2022] Il personale che accede ai luoghi di lavoro senza Green Pass valido è punito con una sanzione da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non verifica o non adotta misure organizzative per la verifica è punito con una sanzione da 400 a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. Il Titolare attraverso l’operato dei soggetti autorizzati all’accertamento e alla contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
[paragrafo sospeso dal 9 maggio 2022] La nuova norma, contenuta nel DL Capienze del 7 ottobre 2021, consente alle aziende e alle pubbliche amministrazioni di sapere in anticipo quanti sono i lavoratori non in possesso di Green Pass valido, in modo da far fronte per tempo ad eventuali inefficienze organizzative.
[paragrafo sospeso dal 9 maggio 2022] Ne consegue che il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative determina, ai sensi del DL n. 127 del 21 settembre 2021, l’assenza ingiustificata del lavoratore con le relative sanzioni.
Il superamento della soglia di temperatura (registrata solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali), nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo, sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
La conservazione dei dati di accesso avviene per la durata di 14 giorni.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
In occasione della verifica del Green Pass nessun dato viene conservato. Viene conservata solo l’informazione dell’avvenuta verifica per il periodo previsto dalle autorità pubbliche competenti.
Il Titolare può attivare una procedura di conservazione delle copie dei Green Pass validi dei propri dipendenti, previa comunicazione circolare interna e fino al termine dello stao d’emergenza.
Il presente trattamento dei dati personali e particolari avviene soprattutto con strumenti informatici da:
– Incaricati al trattamento dei dati appositamente nominati (personale e collaboratori del Titolare)
– Responsabili del trattamento (consulenti del lavoro, commercialisti, centri medici, consulenti alla sicurezza, …)
– Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I nominativi di questi destinatari sono a disposizione presso la sede del Titolare.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, non sono trasferiti all’estero e non sono sottoposti a profilazioni o decisioni automatizzate.
La verifica del Green Pass verrà effettuata dagli incaricati autorizzati o da lettori automatici appositi, esclusivamente tramite la APP ufficiale “VerificaC19”.
Titolare del trattamento:
Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova
piazza Borgo Pila 42 – 16129 Genova
mail: teatro@teatronazionalegenova.it
PEC: teatrostabilegenova@pec.teatrostabilegenova.it
centralino: 01053421
Per contattare il Data Protection Officer è possibile scrivere a:
dpo@teatronazionalegenova.it
privacy@teatronazionalegenova.it
Gli interessati, scrivendo al Data Protection Officer del Titolare, possono ottenere:
– l’accesso ai propri dati
– la loro rettifica
– la loro cancellazione
– la limitazione del trattamento
– qualsiasi informazione sul trattamento che li riguarda
– opporsi al trattamento
– ottenere o revocarne il consenso in qualsiasi momento
Se gli interessati ritengono che il trattamento dei loro dati da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento (UE) 2016/679, hanno diritto di effettuare un reclamo al Garante, così come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso o di ricorrere per vie legali (art. 79).
Leggi anche le altre nostre informative pubblicate.
revisioni e aggiornamenti:
pubblicazione: 15 maggio 2020
aggiornamenti e revisioni: 3 luglio 2020, 21 settembre 2021, 8 ottobre 2021, 9 maggio 2022, 4 novembre 2022